Art. 30 · Cessazione di validità
Convenzione

Art. 30

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Cessazione di validità

In vigore dal 8 ago 1981
Cessazione di validità La presente Convenzione rimarrà in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere efficacia con riferimento ai redditi o agli utili imponibili relativi al periodo contabile d'imposta che inizia il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la notifica è stata fatta. In fede di ciò i sottoindicati, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta in duplice esemplare a Roma il 7 maggio 1979 in lingua inglese. (Seguono le firme)
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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;387#art-c-30