Art. 3 · Definizioni di carattere generale
Convenzione

Art. 3

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Definizioni di carattere generale

In vigore dal 8 ago 1981
Definizioni di carattere generale 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Egitto" designa la Repubblica araba d'Egitto; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana; c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, come il contesto richiede, l'Egitto oppure l'Italia; d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società e ogni altra associazione di persone; e) il termine "società" indica qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che sia considerato persona giuridica ai fini fiscali; f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente; g) il termine "cittadini" indica: 1) tutte le persone fisiche in possesso della nazionalità di uno Stato Contraente; 2) tutte le persone giuridiche, le società e associazioni il cui status derivi dalle leggi vigenti in uno Stato Contraente; h) il termine "traffico internazionale" indica qualsiasi trasporto per nave o aeromobile effettuato da parte di una impresa che abbia la sua sede di effettiva direzione in uno Stato Contraente, eccetto quando la nave o l'aeromobile operi esclusivamente tra punti situati nell'altro Stato Contraente; i) l'espressione "autorità competente" designa: 1) per quanto concerne l'Egitto, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato; 2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze. 2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato Contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;387#art-c-3