Convenzione
Art. 29
29 / 30Entrata in vigore
In vigore dal 8 ago 1981
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto con riferimento al reddito imponibile per i periodi contabili d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. La Convenzione per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali relative alle imposte sul reddito, firmata al Cairo il 26 marzo 1966, cesserà di validità alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-05-25;387#art-c-29