Art. 28 · Rimborsi
Convenzione

Art. 28

28 / 30

Rimborsi

In vigore dal 8 ago 1981
Rimborsi 1. Le imposte trattenute alla fonte in uno Stato Contraente saranno rimborsate, su richiesta del contribuente o dello Stato di cui è residente, se il diritto di esazione delle imposte è previsto dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. I reclami per il rimborso, che devono essere presentati entro i termini previsti dalla legge dello Stato Contraente che è obbligato a procedere al rimborso, devono essere accompagnati da un certificato ufficiale dello Stato Contraente, di cui il contribuente è residente, comprovante l'esistenza delle condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle facilitazioni previste dalla presente Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti in base a mutuo accordo regoleranno il modo di applicazione del presente articolo, in conformità con le disposizioni dell' della presente Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-05-25;387#art-c-28