Art. 11 · Interessi
Convenzione

Art. 11

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Interessi

In vigore dal 8 ago 1981
Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato Contraente da cui provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 25 per cento dell'ammontare degli interessi se il destinatario è il beneficiario dell'interesse. Le competenti autorità degli Stati Contraenti determineranno, di comune accordo, il modo di applicazione di tale limitazione. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato Contraente sono esonerati da imposta in detto Stato se: a) il debitore dell'interesse è il Governo di detto Stato Contraente o un suo ente locale, o b) l'interesse è pagato al Governo dell'altro Stato Contraente o ad un suo ente locale o a qualsiasi agenzia o ufficio a ciò delegato (incluso un istituto finanziario) interamente di proprietà dell'altro Stato o di un suo ente locale, o c) l'interesse è pagato a qualsiasi altra agenzia o rappresentanza (incluso un istituto finanziario) in relazione a prestiti fatti in applicazione di un accordo stipulato tra i Governi degli Stati Contraenti. 4. A fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi di titoli del debito pubblico, di buoni ed obbligazioni garantiti o no da ipoteca e portanti o no un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla (legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato Contraente, opera nell'altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi mediante una stabile organizzazione ivi situata, o svolge in detto altro Stato una libera professione da una base stabile ivi situata, cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione. 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa o politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente dove è situata la stabile organizzazione. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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