Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 1 lug 1981
La spesa occorrente per l'attuazione della presente legge, prevista in lire trecento milioni, farà carico al bilancio dell'Amministrazione degli archivi notarili, che vi provvederà con le maggiori entrate disposte negli articoli che precedono e, all'occorrenza, con prelevamenti dal fondo dei sopravanzi.
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