Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 1 lug 1981
L' della legge 17 maggio 1952, n. 629, modificato dalle leggi 19 luglio 1957, n. 588, e 28 luglio 1961, n. 723, è sostituito dal seguente: "Per disimpegnare i servizi amministrativi, contabili e automobilistico sono assegnati all'Ufficio centrale degli archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia cinquantatre impiegati, appartenenti ai ruoli e al personale degli archivi notarili, dei quali undici della carriera direttiva, dieci della carriera di concetto, diciotto della carriera esecutiva, dieci della carriera ausiliaria addetta agli uffici e quattro di quella addetta al servizio degli automezzi. Oltre ai predetti non possono esservi assegnati impiegati di altre amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia. All'Ufficio centrale, ordinato in tre divisioni, è preposto un dirigente generale che esercita anche le funzioni di conservatore del registro generale dei testamenti e di capo del personale degli archivi notarili".
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