Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 1 lug 1981
Nessun certificato può essere spedito nè alcuna notizia può essere data durante la vita del testatore relativamente alla esistenza o meno di iscrizioni. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge, ove il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire sessantamila. Il conservatore del registro generale dei testamenti e i capi degli archivi notarili, nella rispettiva competenza, determinano, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione. I proventi delle sanzioni sono devoluti all'Amministrazione degli archivi notarili. Si applicano altresì gli ed 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.
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