Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 1 lug 1981
L'archivio notarile distrettuale deve senza indugio effettuare adeguati controlli delle schede pervenute, in particolare raffrontandone i dati con quelli di cui agli articoli 65 e 66, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;307#art-14