Art. 1
1 / 20In vigore dal 1 lug 1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-05-25;307#art-1