Art. 3
LEGGE 21 maggio 1981, n. 240
In vigore dal 11 giu 1981
Le imprese che partecipano ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675, con esclusione delle imprese aventi collegamenti di carattere tecnico-finanziario od organizzativo tali da configurare le stesse come società appartenenti ad un gruppo imprenditoriale.
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