Capo II
Art. 67
32 / 88Potenziamento dell'Istituto geografico militare.
In vigore dal 19 mag 1981
Per le esigenze dell'Istituto geografico militare, connesse con gli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, il Ministro della difesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad assumere, a parziale copertura delle vacanze di organico, i candidati risultati idonei nei concorsi, espletati nell'ultimo triennio, per l'accesso alle carriere dell'Istituto stesso.
Qualora con le assunzioni di cui al comma che precede non sia raggiunto il limite di 60 unità, il Ministro della difesa è autorizzato a portare i residui posti sino a 60, in aumento al numero di quelli eventualmente da coprire con concorsi già banditi ovvero indicendo apposito concorso.
Al fine della più sollecita acquisizione del personale occorrente, il concorso di cui al comma che precede sarà espletato mediante unica prova d'esame consistente nel colloquio previsto dal bando di concorso, nel corso del quale sarà accertata anche la predisposizione al disegno ed alla visione stereoscopica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-05-14;219#art-67