Art. 61 · Riammissione in servizio di ufficiali delle Forze armate.
Capo II

Art. 61

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Riammissione in servizio di ufficiali delle Forze armate.

In vigore dal 19 mag 1981
Sono convalidate le riammissioni in servizio degli ufficiali in ausiliaria delle Forze armate in aspettativa per riduzione di quadri, effettuate dal Ministro della difesa su richiesta del Ministro del bilancio e della programmazione economica nel periodo dal 23 novembre 1980 fino al trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze di programmazione, di verifica e di elaborazione dati, connesse con l'opera di ricostruzione delle zone terremotate. Per i medesimi fini il Ministro della difesa, su richiesta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a riammettere in servizio ufficiali in ausiliaria delle Forze armate in aspettativa per riduzione dei quadri, ponendoli a disposizione del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Per gli ufficiali riammessi ai sensi dei precedenti commi, non opera il disposto dell' della legge 10 dicembre 1973, n. 804.
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