Capo IV
Art. 53
65 / 88Programmi del Ministero per i beni culturali e ambientali.
In vigore dal 19 mag 1981
Il Ministero per i beni culturali e ambientali, nel quadro dei programmi di cui all', definisce un piano straordinario nel quale sono individuati gli interventi da attuare prioritariamente per assicurare la riapertura e il funzionamento dei fondamentali istituti bibliotecari, museali, archivistici, monumentali, archeologici delle due regioni. Tale piano potrà prevedere anche forme di riattivazione parziale e dovrà individuare adeguate strutture di ricovero dei beni mobili salvati dalla distruzione dei centri colpiti dal terremoto, garantendo l'idoneità dal punto di vista della sicurezza e dei requisiti ambientali, nonché, possibilmente l'accesso da parte del pubblico o, comunque, degli studiosi.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali organizza altresì, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e con l'assistenza degli istituti centrali, corsi di qualificazione e di aggiornamento sui problemi della salvezza, del recupero e del restauro del patrimonio culturale danneggiato dal terremoto.
Comuni singoli o comuni associati, nonché le comunità montane, possono proporre, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, un programma per la riattivazione o per la costruzione di strutture destinate ad attività bibliotecarie, di pubblica lettura e per lo svolgimento di iniziative culturali di base. Le richieste sono trasmesse alla Regione che predispone entro 60 giorni, d'intesa con gli enti locali interessati, il piano degli interventi.
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