Titolo VI
Art. 43
56 / 88Comitati ordinatori.
In vigore dal 19 mag 1981
Nell'Università degli studi della Basilicata, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore composto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-05-14;219#art-43