Art. 43 · Comitati ordinatori.
Titolo VI

Art. 43

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Comitati ordinatori.

In vigore dal 19 mag 1981
Nell'Università degli studi della Basilicata, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore composto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.
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