Art. 38 · Finanziamento dei progetti regionali di sviluppo.
Titolo V

Art. 38

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Finanziamento dei progetti regionali di sviluppo.

In vigore dal 19 mag 1981
(Finanziamento dei progetti regionali di sviluppo). Al finanziamento dei piani e dei progetti regionali di sviluppo di cui al presente titolo, si provvede con le disponibilità attribuite dalle leggi per la realizzazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il 1981 con lo stanziamento di 2.000 miliardi, di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 119, nonché con i fondi e i finanziamenti comunitari e con il ricavato di prestiti esteri.
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