Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 1 mag 1981
Sono validi gli atti e i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 898. Le disposizioni di cui all' del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, hanno effetto dal 1 gennaio 1981. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 aprile 1981 PERTINI FORLANI Visto, il Guardasigilli: SARTI
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