Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 mag 1981
Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli delle convenzioni stesse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 aprile 1981 PERTINI FORLANI - COLOMBO - FOSCHI - COMPAGNA Visto, il Guardasigilli: SARTI
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