Art. 2
In vigore dal 14 mag 1981
Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli delle convenzioni stesse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 aprile 1981
PERTINI
FORLANI - COLOMBO - FOSCHI - COMPAGNA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Storico versioni
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