Convention 146
Art. 8
23 / 49In vigore dal 14 mag 1981
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1. Il frazionamento del congedo pagato annuale o del cumulo di congedi acquisiti nel corso di un anno unitamente ad un congedo successivo potrà essere autorizzato dall'autorità competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese.
2. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 1 del precedente articolo ed a meno che non venga altrimenti convenuto mediante un accordo che vincoli il datore di lavoro alla gente di mare interessata, il congedo pagato annuale prescritto dalla presente convenzione deve consistere in un periodo ininterrotto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;159#art-c-8-2