Convention 146
Art. 5
20 / 49In vigore dal 14 mag 1981
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1. Il modo di calcolare il periodo di servizio, ai fini di determinare il diritto al congedo, verrà fissato dalla autorità competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese.
2. Alle condizioni che verranno determinate dall'autorità competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese, il servizio effettuato al di fuori del controllo marittimo di impiego verrà conteggiato nel periodo di servizio.
3. In condizioni che verranno determinate dall'autorità competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese, le assenze dal lavoro per partecipare ad un corso convenuto di formazione professionale marittima o per motivi indipendenti dalla volontà della gente di mare interessata, quali le assenze dovute a malattia, ad incidenti o a maternità, verranno conteggiate nel periodo di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;159#art-c-5-2