Art. 11
Convention 146

Art. 11

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In vigore dal 14 mag 1981
. Sarà considerato nullo e come non avente avuto luogo ogni accordo che verta sull'abbandono del diritto al congedo pagato annuale minimo prescritto dall', paragrafo 3, o, salvo nei casi eccezionali previsti dall' della presente Convenzione, sulla rinuncia a detto congedo.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;159#art-c-11-2