Convention 147
Art. 1
38 / 49In vigore dal 14 mag 1981
CONVENZIONE N. 147
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE sulle norme minime da osservare sulle navi mercantili
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi il 13 ottobre 1976 nella sua sessantaduesima sessione;
Ricordando le disposizioni della raccomandazione sull'impiego della gente di mare (navi straniere) del 1958, e quella della raccomandazione sulle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza della gente di mare, del 1958;
Dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative alle navi ove prevalgono condizioni inferiori alle norme, in particolare quelle immatricolate sotto bandiere ombra, problema che costituisce il quinto punto dell'ordine del giorno della sessione;
Dopo aver deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale,
adotta in questo ventinovesimo giorno di ottobre millenovecentosettantasei, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sulla marina mercantile (norme minime), del 1976:
.
1. Fatte salve le disposizioni contrarie figuranti nel presente articolo, la presente convenzione si applica ad ogni imbarcazione marittima di proprietà pubblica o privata, adibita, per fini commerciali, al trasporto di merci o passeggeri od utilizzata ad altri fini commerciali.
2. La legislazione nazionale determinerà quando una nave sarà ritenuta imbarcazione marittima ai fini della presente convenzione.
3. La presente convenzione si applica ai rimorchiatori marittimi.
4. La presente convenzione non si applica:
a) alle navi di cui la vela costituisce il principale mezzo di propulsione, che siano o meno munite di un motore ausiliario;
b) alle navi adibite alla pesca, alla caccia alla balena o ad operazioni simili;
c) alle navi di piccolo tonnellaggio nè alle navi quali le piattaforme di sondaggio e di sfruttamento quando non siano utilizzate per la navigazione; la decisione relativa alle navi che sono previste dalla presente disposizione sarà presa dall'autorità competente di ciascun paese in consultazione con le organizzazioni più rappresentative degli armatori e della gente di mare.
5. Nessuna disposizione della presente convenzione dovrà essere considerata come suscettibile di estendere il campo di applicazione delle convenzioni elencate nell'allegato della presente convenzione o di alcune delle disposizioni in esse contenute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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