Art. 1
Convention 146

Art. 1

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In vigore dal 14 mag 1981
CONVENZIONE N. 146 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE sul congedo pagato annuale della gente di mare La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi il 13 ottobre 1976, nella sua sessantuduesima sessione; Dopo avere deciso di adottare varie proposte relative alla revisione della Convenzione (n. 91) dei congedi pagati dei marinai (riveduta), del 1949, alla luce della Convenzione (n. 132) sui congedi pagati (riveduta), del 1970, senza per tanto limitarsi necessariamente a tale testo; problema che costituisce il secondo punto all'ordine del giorno; Dopo avere deciso che tali proposte prenderanno la forma di una convenzione internazionale, adotta, questo ventinovesimo giorno di ottobre millenovecentosettantasei, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sui congedi pagati annuali (gente di mare), del 1976: . Nella misura in cui non siano applicate, sia mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o decisioni giudiziarie, sia mediante organismi ufficiali concernenti la fissazione dei salari, sia in ogni altro modo conforme alla pratica nazionale e che appaia appropriato, tenuto conto delle condizioni proprie di ciascun paese, le disposizioni della presente Convenzione dovranno essere applicate dalla legislazione nazionale.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;159#art-c-1-2