Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 145, 146 e 147, adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza Internazionale del lavoro.
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 145, 146 e 147, adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza Internazionale del lavoro. 51 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
FiltriTutti VigentiAbrogati
Solo con rubrica Indice dell’atto
51 articoli
Convention 145
Art. 1 CONVENZIONE N. 145 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente qu Art. 2 ARTICOLO 2. 1. In ogni Stato Membro ove esista una attività marittima spetta alla politica Art. 3 ARTICOLO 3. Fra le misure che permettono di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo Art. 4 ARTICOLO 4. 1. Quando la continuità dell'impiego della gente di mare non dipende che dalla Art. 5 ARTICOLO 5. 1. Nella misura in cui lo permette la legislazione nazionale, l'effettivo dei Art. 6 ARTICOLO 6. Ogni Stato Membro farà in modo che siano applicate alla gente di mare le norme Art. 7 ARTICOLO 7. Nella misura in cui non vengono messe in applicazione mediante convenzioni col Art. 8 ARTICOLO 8. Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttor Art. 9 ARTICOLO 9. 1. La presente Convenzione vincolerà unicamente i Membri della Organizzazione Art. 10 ARTICOLO 10. 1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla a Art. 11 ARTICOLO 11. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a Art. 12 ARTICOLO 12. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al S Art. 13 ARTICOLO 13. Tutte le volte che lo riterrà opportuno, il Consiglio di amministrazione dell Art. 14 ARTICOLO 14. 1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione che comporti Art. 15 ARTICOLO 15. La versione francese ed inglese della presente Convenzione fanno ugualmente f Convention 146
Art. 1 CONVENZIONE N. 146 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente qu Art. 2 ARTICOLO 2. 1. La presente Convenzione si applica a tutte le persone impiegate in qualità Art. 3 ARTICOLO 3. 1. La gente di mare alla quale si applica la presente Convenzione avrà diritto Art. 4 ARTICOLO 4. 1. La gente di mare che abbia effettuato, nel corso di un determinato anno, un Art. 5 ARTICOLO 5. 1. Il modo di calcolare il periodo di servizio, ai fini di determinare il diri Art. 6 ARTICOLO 6. Non verranno conteggiati nel congedo pagato annuale minimo prescritto dal para Art. 7 ARTICOLO 7. 1. La gente di mare che usufruisca del congedo previsto dalla presente Convenz Art. 8 ARTICOLO 8. 1. Il frazionamento del congedo pagato annuale o del cumulo di congedi acquisi Art. 9 ARTICOLO 9. In casi eccezionali l'autorità competente o l'organismo appropriato di ciascun Art. 10 ARTICOLO 10. 1. L'epoca in cui il congedo verrà usufruito, sarà determinata dal datore di Art. 11 ARTICOLO 11. Sarà considerato nullo e come non avente avuto luogo ogni accordo che verta s Art. 12 ARTICOLO 12. La gente di mare in congedo annuale non sarà richiamata che in casi di estrem Art. 13 ARTICOLO 13. Dovranno essere adottate delle misure efficaci, adattate ai mezzi con i quali Art. 14 ARTICOLO 14. La presente Convenzione sostituisce la Convenzione dei congedi pagati dei mar Art. 15 ARTICOLO 15. Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Diretto Art. 16 ARTICOLO 16. 1. La presente Convenzione vincolerà unicamente i Membri dell'Organizzazione Art. 17 ARTICOLO 17. 1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla a Art. 18 ARTICOLO 18. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a Art. 19 ARTICOLO 19. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al S Art. 20 ARTICOLO 20. Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio di Amministrazione dell'Uf Art. 21 ARTICOLO 21. 1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione comportante Art. 22 ARTICOLO 22. Le versioni francese e inglese del testo della presente Convenzione fanno ugu Convention 147
Art. 1 CONVENZIONE N. 147 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente qu Art. 2 ARTICOLO 2. Ogni membro che ratifichi la presente convenzione si impegna: a) ad emanare un Art. 3 ARTICOLO 3. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione informerà, nella misu Art. 4 ARTICOLO 4. 1. Se un Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e nel cui porto l Art. 5 ARTICOLO 5. 1. La presente Convenzione è aperta alla ratifica dei Membri che sono parti de Art. 6 ARTICOLO 6. 1. La presente convenzione vincolerà unicamente i Membri della Organizzazione Art. 7 ARTICOLO 7. 1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al Art. 8 ARTICOLO 8. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, notificherà a Art. 9 ARTICOLO 9. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Se Art. 10 ARTICOLO 10. Ogni qualvolta che lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione del Art. 11 ARTICOLO 11. 1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante Art. 12 ARTICOLO 12. Le versioni francese ed inglese del testo della presente convenzione fanno ug Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360