Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 mag 1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali del lavoro: n. 92, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo; adottata a Ginevra il 18 giugno 1949; n. 133, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo delle navi (disposizioni complementari), adottato a Ginevra il 30 ottobre 1970; n. 143, concernente le migrazioni in condizioni abusive e la promozione dell'uguaglianza di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti, adottata a Ginevra il 24 giugno 1975.
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