Convenzione 133›Parte II
Art. 9
36 / 72In vigore dal 14 mag 1981
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1. A bordo delle navi di 1.600 tonnellate di stazza ed oltre, saranno previsti:
a) delle toelette separate, comprendenti una tazza ed un lavandino con acqua dolce corrente, calda e fredda, facilmente accessibili dalla passerella di navigazione e destinate essenzialmente al personale che vi lavora;
b) una tazza nonché un lavandino con acqua dolce corrente, calda e fredda, facilmente accessibili dalla sala macchine, se non esistono impianti del genere vicini al posto centrale di comando della sala macchine.
2. A bordo delle navi di 1.600 tonnellate di stazza ed oltre all'infuori di quelle in cui esistono cabine individuali o stanze da bagno private o semiprivate per l'insieme del personale di servizio alle macchine - bisognerà prevedere spogliatoi che saranno:
a) situati all'estremo della sala macchine, ma facilmente accessibili da questa;
b) equipaggiati di armadi individuali, nonché di vasche e/o di docce e di lavandini, alimentati di acqua dolce corrente, calda e fredda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-9-2