Art. 9
Convenzione 133Parte II

Art. 9

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In vigore dal 14 mag 1981
. 1. A bordo delle navi di 1.600 tonnellate di stazza ed oltre, saranno previsti: a) delle toelette separate, comprendenti una tazza ed un lavandino con acqua dolce corrente, calda e fredda, facilmente accessibili dalla passerella di navigazione e destinate essenzialmente al personale che vi lavora; b) una tazza nonché un lavandino con acqua dolce corrente, calda e fredda, facilmente accessibili dalla sala macchine, se non esistono impianti del genere vicini al posto centrale di comando della sala macchine. 2. A bordo delle navi di 1.600 tonnellate di stazza ed oltre all'infuori di quelle in cui esistono cabine individuali o stanze da bagno private o semiprivate per l'insieme del personale di servizio alle macchine - bisognerà prevedere spogliatoi che saranno: a) situati all'estremo della sala macchine, ma facilmente accessibili da questa; b) equipaggiati di armadi individuali, nonché di vasche e/o di docce e di lavandini, alimentati di acqua dolce corrente, calda e fredda.
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