Convenzione 133›Parte I
Art. 4
31 / 72In vigore dal 14 mag 1981
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1. Ogni Stato membro contraente della presente convenzione s'impegna a mantenere in vigore una legislazione atta ad assicurarne l'applicazione.
2. La suddetta legislazione:
a) vincolerà L'autorità competente a notificare a tutti gli interessati le disposizioni che verranno adottate;
b) indicherà le persone incaricate di assicurarne l'applicazione;
c) prescriverà sanzioni adeguate per ogni infrazione;
d) prevederà l'istituzione ed il mantenimento di un sistema d'ispezione atto a garantire effettivamente l'osservanza delle disposizioni adottate;
e) vincolerà l'autorità competente a consultare le organizzazioni di armatori e/o gli armatori e le organizzazioni riconosciute bona fide della gente di mare, allo scopo di elaborare i regolamenti e di collaborare per quanto possibile con le parti interessate all'applicazione di questi regolamenti.
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