Art. 4
Convenzione 133Parte I

Art. 4

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In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Ogni Stato membro contraente della presente convenzione s'impegna a mantenere in vigore una legislazione atta ad assicurarne l'applicazione. 2. La suddetta legislazione: a) vincolerà L'autorità competente a notificare a tutti gli interessati le disposizioni che verranno adottate; b) indicherà le persone incaricate di assicurarne l'applicazione; c) prescriverà sanzioni adeguate per ogni infrazione; d) prevederà l'istituzione ed il mantenimento di un sistema d'ispezione atto a garantire effettivamente l'osservanza delle disposizioni adottate; e) vincolerà l'autorità competente a consultare le organizzazioni di armatori e/o gli armatori e le organizzazioni riconosciute bona fide della gente di mare, allo scopo di elaborare i regolamenti e di collaborare per quanto possibile con le parti interessate all'applicazione di questi regolamenti.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-4-2