Art. 26
Convenzione 92Parte V

Art. 26

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In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione totalmente o parzialmente riveduta della presente convenzione, e salvo che diversamente disposto dalla nuova convenzione: a) la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un Membro comporterà, di diritto, malgrado l' di cui sopra, l'immediata denunzia della presente convenzione, purchè la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore; b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserà di essere aperta a ratifica da parte dei Membri. 2. La presente convenzione resterà mi ogni caso vigente, quanto a forma e portata, per quei Membri che l'abbiano ratificata e che non intendano ratificare la convenzione riveduta.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-26