Art. 22
Convenzione 92Parte V

Art. 22

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In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunziarla allo scadere dei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denunzia non avrà effetto se non un anno dopo la sua registrazione. 2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che entro un anno dallo scadere del decennio menzionato al precedente paragrafo non si sia avvalso della facoltà di denunzia concessagli dal presente articolo, sarà da ritenersi vincolato per un altro decennio e, successivamente, potrà denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio, secondo i termini previsti dal presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-22