Art. 20
Convenzione 133Parte IV

Art. 20

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In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione per la revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti: a) la ratifica, da parte di uno Stato membro, della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l' sopracitato, denunzia immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore; b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri. 2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
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