Art. 14
Convenzione 92

Art. 14

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In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Un'infermeria a se stante sarà predisposta a bordo di ogni nave che imbarchi un equipaggio di quindici o più persone ed effettui traversate di più di tre giorni. La competente autorità potrà concedere deroghe a questa disposizione per quanto concerne le navi adibite alla navigazione costiera. 2. L'infermeria sarà situata in un punto di facile accesso, e sarà sistemata in modo da ospitare confortevolmente i suoi occupanti e fornir loro, ad ogni istante, le necessarie cure. 3. L'accesso, le cuccette, l'illuminazione, la ventilazione, il riscaldamento e l'impianto d'acqua saranno predisposti in modo da garantire il confort degli occupanti e facilitarne il trattamento. 4. Il numero di cuccette dell'infermeria sarà stabilito dalla competente autorità. 5. Gli occupanti l'infermeria disporranno, per loro uso esclusivo, di gabinetti situati nell'ambito dell'infermeria o in prossimità della stessa. 6. Sarà vietato adibire l'infermeria ad un uso che non sia l'eventuale trattamento di malati. 7. Ogni nave che non imbarchi un medico a bordo dovrà disporre di un armadietto per medicinali del tipo approvato, munito di istruzioni di facile comprensione.
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