Art. 13
Convenzione 133Parte III

Art. 13

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In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Nel caso di una nave completamente terminata alla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore per il paese in cui la nave è immatricolata, e che è al di sotto delle prescrizioni della convenzione, l'autorità competente potrà, dopo essersi consultata con le organizzazioni di armatori e/o con gli armatori e con le organizzazioni riconosciute bona fide dalla gente di mare, esigere di apportare alla nave, allo scopo di farla rispondere alle prescrizioni della convenzione, quelle modifiche che essa giudichi ragionevoli e possibili - tenuto conto in particolar modo dei problemi di natura tecnica, economica ed altra, sollevati dall'applicazione degli - allorchè: a) la nave sarà nuovamente immatricolata; b) importanti modifiche di struttura o riparazioni maggiori saranno fatte alla nave in seguito all'applicazione di un piano prestabilito, e non in seguito ad un incidente o ad un caso di urgenza. 2. Nel caso di una nave in costruzione e/o in trasformazione alla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore per il territorio di immatricolazione, l'autorità competente potrà, previa consultazione con le organizzazioni di armatori e/o con gli armatori e con le organizzazioni riconosciute bona fide della gente di mare, esigere di apportare alla nave, allo scopo di farla rispondere alle prescrizioni della convenzione, quelle modifiche che essa giudichi ragionevoli e possibili, tenuto conto, in particolar modo, dei problemi di natura tecnica, economica ed altra, sollevati dall'applicazione degli ; tali modifiche costituiranno un'applicazione definitiva dei termini della convenzione. 3. Quando una nave - a meno che non si tratti di nave di cui si faccia menzione ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, o alla quale la presente convenzione fosse applicabile nel corso della costruzione - è nuovamente immatricolata in un territorio dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione, l'autorità competente potrà, previa consultazione delle organizzazioni di armatori e/o, con gli armatori e le organizzazioni riconosciute bona fide della gente di mare, esigere che siano apportate alla nave, allo scopo di renderla conforme alle prescrizioni della convenzione, quelle modifiche che essa giudichi ragionevoli e possibili, tenuto conto, in particolar modo, dei problemi di natura tecnica, economica ed altra, sollevati dall'applicazione degli ; tali modifiche costituiranno un'applicazione definitiva dei termini della convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-13-2