Convenzione 92
Art. 12
7 / 72In vigore dal 14 mag 1981
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1. A bordo di ogni nave, uno o più spazi di dimensioni adeguate rispetto alla portata della nave e all'effettivo che costituisce l'equipaggio, dovranno essere predisposti su di un ponte scoperto, affinché l'equipaggio vi possa accedere allorchè non è di servizio.
2. Locali di ricreazione opportunamente situati e arredati convenientemente dovranno essere previsti per gli ufficiali e per il personale subalterno. Qualora, oltre alle mense, non si sia provveduto a predisporre tale tipo di locali, le mense dovranno essere arredate e sistemate in modo da farne le veci.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-12