Convenzione 133›Parte II
Art. 11
38 / 72In vigore dal 14 mag 1981
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1. I locali destinati all'alloggio dell'equipaggio saranno convenientemente illuminati.
2. Con riserva delle sistemazioni speciali che possono essere autorizzate per le navi passeggeri, i dormitori e i refettori saranno provvisti d'illuminazione naturale nonché d'illuminazione artificiale adeguata.
3. Ogni nave sarà dotata di un impianto che permetta d'illuminare elettricamente l'alloggio dell'equipaggio. Se non esistono a bordo due fonti indipendenti di produzione di elettricità, sarà previsto un sistema sussidiario d'illuminazione per mezzo di lampade o di apparecchi d'illuminazione di modello appropriato.
4. Nelle cabine, ogni cuccetta sarà munita di una lampada da notte elettrica.
5. Norme appropriate d'illuminazione naturale ed artificiale saranno fissate dall'autorità competente.
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