Art. 10
Convenzione 133Parte II

Art. 10

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In vigore dal 14 mag 1981
. In tutti i locali dell'equipaggio in cui deve essere assicurata la libertà di circolazione, l'altezza dello spazio libero non sarà inferiore a metri 1,98 (6 piedi 6 pollici); tuttavia l'autorità competente potrà autorizzare una certa riduzione di tale dimensione per ogni spazio o parte di spazio in questi locali, quando lo consideri ragionevole, e a condizione che una tale riduzione non comprometta gli agi dell'equipaggio.
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