Convenzione 143›Parte I
Art. 1
49 / 72In vigore dal 14 mag 1981
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE (N. 143)
sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro (Bureau International du Travail - B.I.T.) e ivi riunitasi il giorno 4 giugno 1975, nella sua sessantesima sessione;
Considerato che il Preambolo della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro assegna all'Organizzazione stessa il compito di difendere gli "interessi dei lavoratori occupati all'estero";
Considerato che la Dichiarazione di Filadelfia riafferma, tra i principi basilari dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, che "il lavoro non è una merce" e che "la povertà, ovunque essa esista, costituisce un pericolo per la prosperità di tutti", e riconosce l'obbligo solenne dell'Organizzazione di assecondare la messa in opera di programmi idonei, tra l'altro, ad attuare la piena occupazione, in particolare con "mezzi atti a facilitare i trasferimenti di lavoratori, ivi comprese le migrazioni di manodopera...";
Considerati il Programma mondiale per l'occupazione dell'OIL nonché la Convenzione e la Raccomandazione sulla politica dell'occupazione, 1964, e rilevando la necessità di evitare l'eccessivo sviluppo, incontrollato o non assistito, dei movimenti migratori, date le loro conseguenze negative sul piano sociale ed umano;
Considerato inoltre che, al fine di superare il sottosviluppo e la disoccupazione cronica e strutturale, i governi di numerosi paesi insistono sempre più sulla opportunità di promuovere gli spostamenti di capitali e di tecnologie piuttosto che quelli dei lavoratori, in funzione delle esigenze e delle richieste di tali paesi e nell'interesse reciproco dei paesi d'origine e di quelli di occupazione;
Considerato altresì il diritto di ogni persona di lasciare qualsiasi paese, ivi compreso il proprio, e di entrare nel proprio paese, come stabilito dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo e dal Patto internazionale relativo ai Diritti civili e politici;
Ricordando le disposizioni contenute nella Convenzione e nella Raccomandazione sui lavoratori migranti (rivedute), 1949; nella Raccomandazione sulla protezione dei lavoratori migranti (paesi insufficientemente sviluppati), 1955; nella Convenzione e nella Raccomandazione sulla politica dell'occupazione, 1964, nella Convenzione e nella Raccomandazione sul servizio dell'occupazione, 1948; nella Convenzione sugli Uffici di collocamento a pagamento (riveduta), 1949, le quali trattano di problemi quali la disciplina del reclutamento, dell'introduzione e del collocamento dei lavoratori migranti, della messa a disposizione degli stessi di informazioni precise sulle migrazioni, delle condizioni minime di cui dovrebbero beneficiare i lavoratori migranti, nel corso del viaggio e al momento dell'arrivo, dell'adozione di una politica attiva dell'occupazione, nonché della collaborazione internazionale in questi campi;
Considerato che l'emigrazione di lavoratori dovuta alle condizioni del mercato del lavoro dovrebbe avvenire sotto la responsabilità degli enti ufficiali per l'occupazione, conformemente agli accordi multilaterali e bilaterali relativi, tra l'altro quelli che permettono la libera circolazione dei lavoratori;
Considerato che, a norma dell'esistenza di traffici illeciti o clandestini di manodopera, nuove norme specialmente dirette contro tali pratiche abusive sarebbero auspicabili;
Ricordato che la Convenzione sui lavoratori migranti (riveduta), 1949, chiede ad ogni Stato membro che l'abbia ratificata di applicare agli immigranti che si trovino legalmente nei confini del proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello applicato ai propri nazionali, per quanto attiene a varie materie in essa elencate, nella misura in cui tali questioni siano disciplinate dalla legislazione o dipendano dalle autorità amministrative;
Ricordato che la definizione del termine "discriminazione", nella Convenzione relativa alla discriminazione (occupazione e professione), 1958, non include obbligatoriamente le distinzioni basate sulla nazionalità;
Considerato che nuove norme sarebbero auspicabili, ivi comprese quelle in materia di sicurezza sociale, per promuovere la parità di opportunità e di trattamento per i lavoratori migranti e, per quanto riguarda le questioni disciplinate dalla legislazione o dipendenti dalle autorità amministrative, per garantire un trattamento almeno uguale a quello dei lavoratori nazionali;
Rilevato che le attività relative ai diversissimi problemi riguardanti i lavoratori migranti possono raggiungere pienamente i loro obbiettivi soltanto con l'ausilio di una stretta cooperazione con le Nazioni Unite e le istituzioni specializzate;
Rilevato che, nell'elaborare le presenti norme, è stato tenuto conto dei lavori delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate e che, al fine di evitare doppioni e di garantire un opportuno coordinamento, verrà proseguita una cooperazione continua, per promuovere e garantire l'applicazione di tali norme;
Avendo deciso di adottare varie proposte relative ai lavoratori migranti, argomento che costituisce il quinto punto dell'ordine del giorno della sessione;
Dopo aver deciso che tali proposte abbiano a prendere la forma di una Convenzione che venga ad integrare la Convenzione sui lavoratori migranti (riveduta), 1949, e la Convenzione sulla discriminazione (occupazione e professione), 1958,
Adotta, addì ventiquattro giugno millenovecentosettantacinque, la Convenzione di cui sotto, che verrà denominata Convenzione sui lavoratori migranti (disposizioni complementari), 1975.
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Ogni Stato membro per cui la presente convenzione sia in vigore s'impegna a rispettare i diritti fondamentali dell'uomo di tutti i lavoratori migranti.
Storico versioni
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