Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 mag 1981
Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all' della convenzione n. 74, all' della convenzione n. 109, all' della convenzione n. 129, all' della convenzione n. 132, all' della convenzione n. 134, all' della convenzione n. 135, all' della convenzione n. 136, all' della convenzione n. 137, all' della convenzione n. 138 e all' della convenzione n. 139. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 aprile 1981 PERTINI FORLANI - COLOMBO - FOSCHI Visto, il Guardasigilli: SARTI
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