Convenzione 109›Parte II
Art. 9
21 / 205In vigore dal 14 mag 1981
.
1. L'aliquota utilizzata per determinare il corrispettivo, in
altravaluta, del salario o trattamento di base previsto all' sarà data dal rapporto fra la parità di quella moneta e la parità della sterlina inglese, o del dollaro statunitense.
2. Trattandosi della valuta di un membro dell'Organizzazione
internazionale del Lavoro e membro del Fondo monetario internazionale, la parità sarà data dal valore corrente di tale valuta in virtù dello statuto del Fondo monetario internazionale.
3. Trattandosi della valuta di un membro dell'Organizzazione
internazionale del Lavoro non membro del Fondo monetario internazionale, la parità sarà data dal tasso ufficiale di cambio, in base al peso e titolo dell'oro o del dollaro Stati Uniti in vigore il 1 luglio 1944, normalmente utilizzato per pagamenti o traslazioni nelle ordinarie transazioni internazionali.
4. Trattandosi di valuta cui non si applicano le disposizioni di
uno dei due precedenti paragrafi:
a) l'aliquota adottata ai fini del presente articolo sarà
fissata dal Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro interessato;
b) questi informerà della sua decisione il Direttore generale
dell'Ufficio internazionale del Lavoro, il quale la trasmetterà immediatamente agli altri membri che abbiano ratificato la presente convenzione;
c) nei sei mesi successivi alla data in cui l'informazione sarà
stata trasmessa dal Direttore generale, qualsiasi altro membro che abbia ratificato la convenzione potrà informare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro delle obiezioni da lui mosse contro tale decisione; in tal caso, il Direttore generale ne informerà il membro interessato nonché gli altri membri che abbiano ratificato la convenzione e sottoporrà la questione al comitato previsto dall';
d) le presenti disposizioni troveranno applicazione qualora il
membro interessato modifichi la propria decisione.
5. Qualsiasi modifica del salario o del trattamento di base dovuta
al cambiamento dell'aliquota utilizzata per determinare il corrispettivo in altra valuta entrerà in vigore al massimo all'inizio del secondo mese successivo a quello in cui sarà entrato in vigore il ritocco apportato al rapporto fra le parità delle valute in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-9-2