Convenzione 134›Parte VI
Art. 8
112 / 205In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Programmi di prevenzione degli infortuni sul lavoro dovranno
essere predisposti dalla competente autorità in collaborazione con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi.
2. L'attuazione di questi programmi dovrà avvenire in modo che la
competente autorità, gli altri organismi interessati, gli armatori, i marittimi, o chi per loro, vi prendano parte attiva.
3. In particolare, saranno create commissioni miste, nazionali o
locali, con compiti di prevenzione infortuni, o speciali gruppi di lavoro in cui saranno rappresentate le organizzazioni degli armatori e dei marittimi.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-8-5