Art. 8
Convenzione 134Parte VI

Art. 8

112 / 205
In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Programmi di prevenzione degli infortuni sul lavoro dovranno essere predisposti dalla competente autorità in collaborazione con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi. 2. L'attuazione di questi programmi dovrà avvenire in modo che la competente autorità, gli altri organismi interessati, gli armatori, i marittimi, o chi per loro, vi prendano parte attiva. 3. In particolare, saranno create commissioni miste, nazionali o locali, con compiti di prevenzione infortuni, o speciali gruppi di lavoro in cui saranno rappresentate le organizzazioni degli armatori e dei marittimi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-8-5