Convenzione 129›Parte VI
Art. 8
53 / 205In vigore dal 14 mag 1981
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1. Gli addetti all'ispezione del lavoro in agricoltura debbono
essere funzionari pubblici con statuto e condizioni di servizio tali da assicurare loro stabilità di impiego e indipendenza rispetto a cambiamenti di governo e ad indebite ingerenze esterne.
2. Ove conforme alle leggi o alla prassi del Paese, il sistema di
ispezione del lavoro in agricoltura di ciascun membro potrà includere agenti o rappresentanti delle organizzazioni professionali con compiti complementari a quelli dei funzionari pubblici; tali agenti o rappresentanti dovranno beneficiare di garanzie riguardo alla stabilità delle loro funzioni ed essere al riparo da qualsiasi indebita ingerenza esterna.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-8-3