Art. 8
Convenzione 129Parte VI

Art. 8

53 / 205
In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Gli addetti all'ispezione del lavoro in agricoltura debbono essere funzionari pubblici con statuto e condizioni di servizio tali da assicurare loro stabilità di impiego e indipendenza rispetto a cambiamenti di governo e ad indebite ingerenze esterne. 2. Ove conforme alle leggi o alla prassi del Paese, il sistema di ispezione del lavoro in agricoltura di ciascun membro potrà includere agenti o rappresentanti delle organizzazioni professionali con compiti complementari a quelli dei funzionari pubblici; tali agenti o rappresentanti dovranno beneficiare di garanzie riguardo alla stabilità delle loro funzioni ed essere al riparo da qualsiasi indebita ingerenza esterna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-8-3