Art. 8
Convenzione 109Parte II

Art. 8

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In vigore dal 14 mag 1981
. Ove il vitto non fosse gratuitamente fornito, il salario o trattamento di base minimo sarà maggiorato di una somma fissata dal contratto collettivo intercorso fra le organizzazioni degli armatori e quelle dei marittimi interessate, o, in loro assenza, dalla autorità competente.
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