Convenzione 109›Parte II
Art. 8
20 / 205In vigore dal 14 mag 1981
.
Ove il vitto non fosse gratuitamente fornito, il salario o
trattamento di base minimo sarà maggiorato di una somma fissata dal contratto collettivo intercorso fra le organizzazioni degli armatori e quelle dei marittimi interessate, o, in loro assenza, dalla autorità competente.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-8-2