Art. 7
Convenzione 109Parte II

Art. 7

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In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Nel caso di navi che richiedano un effettivo più cospicuo di alcune categorie del personale subalterno solitamente impiegato, il salario o trattamento di base minimo di un marinaio qualificato verrà ritoccato in modo da essere equiparato al salario o trattamento di base minimo fissato dal precedente articolo. 2. Tale equiparazione sarà fissata in base al principio: "a lavoro uguale, uguale salario", e terrà debitamente conto: a) del numero supplementare di personale subalterno impiegato per ogni categoria; b) delle aumentate o diminuite spese dell'armatore per via dell'impiego di queste categorie di persone. 3. Il salario corrispondente sarà fissato attraverso contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, o, in assenza di detti contratti collettivi e salvo la ratifica della presente convenzione da parte dei due Paesi interessati, dall'autorità competente del territorio cui appartengono le categorie dei marittimi.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-7-2