Convenzione 109›Parte II
Art. 7
19 / 205In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Nel caso di navi che richiedano un effettivo più cospicuo di
alcune categorie del personale subalterno solitamente impiegato, il salario o trattamento di base minimo di un marinaio qualificato verrà ritoccato in modo da essere equiparato al salario o trattamento di base minimo fissato dal precedente articolo.
2. Tale equiparazione sarà fissata in base al principio: "a lavoro
uguale, uguale salario", e terrà debitamente conto:
a) del numero supplementare di personale subalterno impiegato per
ogni categoria;
b) delle aumentate o diminuite spese dell'armatore per via
dell'impiego di queste categorie di persone.
3. Il salario corrispondente sarà fissato attraverso contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, o, in assenza di detti contratti collettivi e salvo la ratifica della presente convenzione da parte dei due Paesi interessati, dall'autorità competente del territorio cui appartengono le categorie dei marittimi.
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