Convenzione 74
Art. 7
7 / 205In vigore dal 14 mag 1981
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1. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denunzia avrà effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, trascorso un anno dalla scadenza del periodo di dieci anni menzionato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della facoltà di denunzia prevista al presente articolo, sarà vincolato per un altro periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunziare la presente convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni, alle condizioni previste al presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-7