Art. 6
Convenzione 139Parte VI

Art. 6

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In vigore dal 14 mag 1981
. Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione: a) dovrà adottare, per via legislativa o per altra via conformemente alla prassi ed alle condizioni del Paese, previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, le opportune misure per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione; b) dovrà designare, conformemente alla prassi nazionale, le persone o gli organismi chiamati a rispettare le disposizioni contemplate dalla presente Convenzione; c) dovrà demandare ad opportuni servizi di ispezione il controllo dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione o accertarsi che un'ispezione adeguata venga assicurata.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-6-10