Convenzione 137›Parte VI
Art. 5
163 / 205In vigore dal 14 mag 1981
.
Allo scopo di trarre dai nuovi metodi di manutenzione i maggiori
benefici sociali, spetta alla politica nazionale stimolare i datori di lavoro o le loro organizzazioni, da un lato, e le organizzazioni di lavoratori, dall'altro, a collaborare per il miglioramento della produttività nei porti, con il concorso, all'occorrenza, delle autorità competenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-5-8