Convenzione 109›Parte I
Art. 5
17 / 205In vigore dal 14 mag 1981
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1. Ciascun membro che ratifichi la presente convenzione potrà, con
dichiarazione in allegato allo strumento di ratifica, escludere da essa la Parte II di detta convenzione.
2. Fatti salvi i termini di una tale dichiarazione, le disposizioni
di cui alla Parte II della convenzione avranno effetto al pari delle altre disposizioni contemplate dalla convenzione.
3. Ciascun membro che presenti tale dichiarazione dovrà fornire
anche dati concernenti il salario o trattamento di base, per un mese civile di servizio, di un marinaio qualificato che sia impiegato a bordo di una delle navi cui la convenzione si applica.
4. Ciascun membro che presenti tale dichiarazione potrà in
seguito, con una nuova dichiarazione, notificare al Direttore generale la sua accettazione della Parte II; le disposizioni della Parte II diverranno vigenti per il suddetto Membro a partire dalla data di registrazione della notifica da parte del Direttore generale.
5. Fintanto che resta valida la dichiarazione fatta conformemente
ai termini del paragrafo I del presente articolo, ogni Membro potrà dichiarare che intende accettare la Parte II sotto forma di raccomandazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-5-2