Art. 4
Convenzione 109Parte I

Art. 4

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In vigore dal 14 mag 1981
. Nella presente convenzione: a) il termine "ufficiale" designa chiunque, ad eccezione del comandante, figuri come ufficiale sulla lista di bordo dell'equipaggio o svolga compiti riconosciuti di competenza di un ufficiale dalla legge nazionale, da un contratto collettivo o dalla consuetudine; b) il termine "personale subalterno" designa tutti i membri dell'equipaggio che non siano il comandante e gli ufficiali e comprende i marinai muniti di certificato; c) il termine "marinaio qualificato" designa chiunque, conformemente alla legge nazionale o, in sua assenza, per contratto collettivo, possieda la qualifica professionale necessaria all'assolvimento di compiti la cui esecuzione può essere richiesta ad un membro del personale subalterno adibito al servizio di coperta non facente parte del personale subalterno dirigente o specializzato; d) il termine "salario o trattamento di base" designa la retribuzione in contanti di un ufficiale o di un membro del personale subalterno, escluse le spese di vitto, il compenso per lavoro straordinario, i premi o altre indennità in contanti o in natura.
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