Art. 34
Convenzione 129Parte VI

Art. 34

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In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante la totale o parziale revisione della presente convenzione e salvo che la nuova convenzione non disponga diversamente: a) la ratifica da parte di un membro della nuova convenzione comportante una revisione, determinerà di diritto, nonostante l' di cui sopra, l'immediata denunzia della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione comportante una revisione sia già in vigore; b) dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione comportante una revisione, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei membri. 2. La presente convenzione resterà in ogni caso in vigore nella sua forma e portata per quei membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione rivista.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-34