Convenzione 137›Parte VI
Art. 3
161 / 205In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Saranno istituiti aggiornati dei registri per tutte le categorie
professionali di scaricatori di parto, secondo le modalità fissate dalla legislazione o dalla prassi nazionale.
2. Gli scaricatori di porto immatricolati avranno la precedenza in
materia di lavoro nei porti.
3. Gli scaricatori di porto immatricolati dovranno tenersi pronti a
lavorare secondo le modalità fissate dalla legislazione o dalla prassi nazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-3-8