Art. 3
Convenzione 137Parte VI

Art. 3

161 / 205
In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Saranno istituiti aggiornati dei registri per tutte le categorie professionali di scaricatori di parto, secondo le modalità fissate dalla legislazione o dalla prassi nazionale. 2. Gli scaricatori di porto immatricolati avranno la precedenza in materia di lavoro nei porti. 3. Gli scaricatori di porto immatricolati dovranno tenersi pronti a lavorare secondo le modalità fissate dalla legislazione o dalla prassi nazionali.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-3-8