Art. 3
Convenzione 134Parte VI

Art. 3

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In vigore dal 14 mag 1981
. Onde disporre di solide basi per la prevenzione degli infortuni connessi ai rischi propri dei servizi marittimi, ricerche dovranno essere promosse sull'evoluzione in genere di questo tipo di infortuni e sui rischi messi in luce dalle statistiche.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-3-5